I contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, IVA 4% e detrazioni IRPEF 19%
Già da diversi anni, chi decide di investire in una soluzione in grado di abbattere le barriere architettoniche – per esempio, installando una piattaforma elevatrice (mini ascensore) o un ascensore o un servoscala – può beneficiare di due importanti agevolazioni fiscali: l’aliquota IVA al 4% o la detrazione IRPEF del 19%
Queste sono le agevolazioni fiscali per l’installazione di un ascensore per la casa più note, a cui si aggiungono anche i contributi statali a fondo perduto e per ottenerli, se si posseggono i requisiti, occorre rivolgersi agli uffici comunali preposti presentando la domanda di richiesta con allegata la documentazione necessaria.
Aliquota IVA agevolata al 4%
Chi acquista piattaforme elevatrici idonee al superamento delle barriere architettoniche, gode di un’aliquota IVA agevolata pari al 4% (invece della classica IVA al 22%).
Se l’installazione dell’elevatore rientra tra gli interventi in cui è necessario presentare una pratica edilizia, per poter beneficiare dell’IVA agevolata, bisogna anche consegnare la copia del titolo edilizio abilitativo rilasciato dal Comune. Se desideri approfondire l’argomento “pratiche e permessi” leggi il nostro articolo che spiega quali pratiche presentare e quali permessi richiedere quando si decide di installare un ascensore per la propria abitazione.
Detrazione IRPEF del 19%
La detrazione IRPEF del 19% è un’importante agevolazione fiscale riconosciuta alle persone con disabilità o al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Si tratta di una agevolazione in vigore ormai da parecchi anni, introdotta in virtù della Legge n. 13 del 9 Gennaio 1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
Sono integralmente ammesse, ovvero senza franchigia alcuna, alla detrazione del 19% le spese riguardanti i seguenti interventi:
- l’acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella, ovvero l’ammodernamento o il rifacimento dell’impianto esistente;
- l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità;
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, ovvero la piattaforma elevatrice, l’elevatore o il servoscala.
È opportuno ricordare che per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale, sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica (per loro è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici). Rientrano poi tutte le persone portatrici di handicap o disabili accertati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
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